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Vitalizio ipotecario

Barbara Costa on 29 Giugno 2016
Vitalizio ipotecario
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Hai più di 60 anni e hai bisogno denaro? Con il vitalizio ipotecario ora puoi chiedere un vitalizio.

E’ entrato in vigore il 2 marzo 2016 il regolamento di attuazione della disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario (Art. 1, comma 1, legge 44 /2015).

Il legislatore, infatti, ha ritenuto necessario integrare le normative precedenti per dare maggiore chiarezza alla disciplina in oggetto e nello specifico ha previsto la possibilità di ottenere un prestito “vitalizio ipotecario”, concesso da banche o altri intermediari finanziari, a tutti coloro che hanno compiuto i 60 anni di età.

Questo tipologia di finanziamento prende il nome di “vitalizio ipotecario” poiché a garanzia sarà iscritta ipoteca sull’immobile residenziale ossia il fabbricato (urbano o rurale) destinato a uso abitativo di proprietà del richiedente il prestito.

Il finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile a uso residenziale e può essere iscritta solo su un immobile di proprietà e non su più immobili.

Il finanziamento, a medio o lungo termine, con capitalizzazione annuale degli interessi e delle relative spese può essere oggetto di richiesta integrale di rimborso da parte dell’istituto erogatore solo nel caso di:

  • morte del soggetto finanziato;
  • atto del trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
  • al compimento di atti che riducono in modo significativo il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che gravano sull’immobile stesso.

Si ricorda che comunque il soggetto che ha ottenuto il finanziamento può concordare, prima del verificarsi delle situazioni sopra indicate, una modalità di rimborso anche non in un’unica soluzione, ma a rate e senza ulteriori interessi, sia della quota capitale che della quota interessi sia delle spese accessorie.

Diverso invece è il caso di inadempimento, ovvero nel caso in cui il soggetto che ha ottenuto il prestito ritardi nel pagamento per almeno sette volte anche non consecutive, della rata dovuta. Per ritardo si intende un pagamento avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata. In questo caso la banca può invocare la risoluzione del contratto.

Nel caso si verifichino le condizioni indicate ed il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi, l’istituto finanziatore potrà procedere alla vendita dell’immobile ad un valore pari a quello di mercato e potrà usare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito, le somme ricavate eccedenti il debito spettano al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.

Si ricorda che in caso di morte del soggetto finanziato è l’erede che può procedere alla vendita dell’immobile o comunque a restituire le somme dovuto all’istituto di credito sempre entro i 12 mesi successivi alla morte di colui che ha ottenuto il prestito.

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